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STATUTO DEL MOVIMENTO GIOVANILE “UNIONE DI CENTRO”
sezione di ARIANO IRPINO


Titolo I - Disposizioni Generali


Art. 1 - Costituzione del Movimento Giovanile dell'UDC.
Col presente atto viene costituito il Movimento Giovanile Unione di Centro sezione di Ariano Irpino, associazione socio-politico-culturale istuita in seno al Partito Politico dell'”Unione di centro” ed aperto ai giovani interessati allo studio, alla valorizzazione ed alla promozione dei principi sottesi alla tradizione politica democratica cristiana.


Art. 2 -  Sede.
Il Movimento Giovanile Unione di Centro sezione di Ariano Irpino, ha sede legale in Ariano Irpino (AV), Via Tribunale n. 7.


Art. 3 -  Simbolo.
Il simbolo del Movimento Giovanile, di cui copia autentica è allegata al presente Statuto, è contrassegnato da un “cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, CASINI. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO e di contorno, all’esterno del cerchio, in colore nero è presente la scritta: GIOVANI POPOLARI EUROPEI”. Il simbolo viene riportato su tutti gli atti emanati dagli organi del Movimento.


Art. 4 -  Finalità.
Il Movimento Giovanile non persegue fini di lucro, promuove ed intende favorire l’avvicinamento dei giovani alla politica, intesa come momento di maturazione personale e culturale e come strumento di impegno sociale.


Art. 5 - Durata.
La durata del Movimento giovanile è illimitata, e di esso possono far parte tutti coloro i quali ne
condividono le finalità ed i principi, ne accettano e rispettano lo Statuto ed il regolamento
interno.


Titolo II – Direttive e Norme


Art. 6
L’ammissione dei partecipanti al movimento giovanile è libera, ma il Consiglio Direttivo può negare la qualifica di componente a chi ne fa richiesta qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, da indicare in maniera specifica nel provvedimento di diniego, che potrebbero gettare discredito e/o risultare sconvenienti per il Movimento stesso.


Art. 7
Il procedimento di diniego di cui al punto precedente è regolato dal Regolamento Interno.


Art. 8
La qualifica di componente del movimento giovanile si perde per dimissioni volontarie, morosità, e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.


Art. 9
Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione di un socio, o sulla mancata accettazione di chi ne faccia richiesta, così come su tutte le attività svolte dal Movimento, con voto a maggioranza, e con la necessaria presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.


Art. 10
Avverso i provvedimenti di cui ai punti nn. 6-7-8-9, ferma restando l’esecutività degli stessi, è ammesso ricorso da presentarsi al Segretario del Movimento, il quale può chiedere al Consiglio Direttivo di riconsiderare la posizione del soggetto escluso. L’eventuale conferma del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo sarà insindacabile.


Art. 11
Gli organi del Movimento Giovanile sono: l’Assemblea dei componenti, il Consiglio Direttivo.


Art. 12
L’attività del Movimento Giovanile è regolata dall’Assemblea dei componenti, che si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo; l’Assemblea, inoltre, può essere convocata, su iniziativa del Segretario, dietro richiesta motivata allo stesso da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea stessa. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voto dei presenti.


Art. 13
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo statuto, per il rinnovo delle
cariche elettive, e per lo scioglimento del Movimento. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.


Art. 14
Possono intervenire all’Assemblea dei componenti, tanto ordinaria quanto straordinaria, tutti i militanti in possesso della tessera del partito, i quali possono legittimamente votare e candidarsi alle cariche del Consiglio direttivo. Non è ammessa la possibilità di presenziare e/o votare tramite deleghe.


Art. 15
La prima elezione del Segretario del Movimento Giovanile avviene in seno all’Assemblea degli aderenti secondo le modalità e con le forme previste dal Regolamento Interno.


Art. 16
Il Segretario presiede l’Assemblea dei componenti ed il Consiglio Direttivo, li convoca, ha la rappresentanza legale del Movimento Giovanile, e ne dirige ed organizza l’attività politica e sociale. In caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vicesegretario o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato. Non vi sono limiti ad eventuali riconferme alla carica.


Art. 17
Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque soggetti. Entrano di diritto a far parte del Direttivo: il Segretario, il Responsabile Organizzativo, il Tesoriere, il Portavoce e Responsabile rapporti Stampa, il Responsabile del sito internet del Movimento.


Art. 18
L’attività, i poteri e la prima elezione delle cariche di cui al punto 17 del presente Statuto, sono regolati dal Regolamento Interno del Movimento.


Art. 19
Sono soci fondatori del Movimento coloro i quali si sono prodigati per dar vita alla presente forma di associazionismo, nominativamente individuati in calce al primo verbale di costituzione del Movimento.


Art. 20
L’Assemblea del movimento giovanile, che voterà secondo le straordinarie modalità, sarà chiamata a scegliere l’eventuale sostituto, nel Consiglio Direttivo, di chi volesse/dovesse lasciare il
Consiglio Direttivo stesso.


Art. 21
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Movimento Giovanile.


Art. 22
Il patrimonio del Movimento Giovanile è costituito da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da eventuali liberalità e/o beni mobili o immobili ad esso pervenuti a qualsiasi titolo, da finanziamenti del Partito locale o centrale.


Art. 23
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai componenti neanche in forma indiretta, e devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.


Art. 24
In caso di scioglimento del Movimento Giovanile, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dalla legislazione in materia.


Art. 25
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio allo Statuto del Movimento Giovanile Nazionale.

 


Letto, approvato e sottoscritto.


Ariano Irpino, lì 11/09/2009

 

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